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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 442

Disposizioni per disciplinare l'uso di titoli od attributi nobiliari. (024U0442)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1925 al: 9-3-1925
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLOINTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nessuno può fare uso di titoli o attributi nobiliari se non sia inscritto come legittimamente investito di tali titoli o attributi nei registri dalla Regia consulta araldica.

Della iscrizione fa fede l'annotazione nell'elenco ufficiale nobiliare approvato con R. decreto del 3 luglio 1921, n. 972, e nei successivi elenchi supplementari approvati e depositati nei modi stabiliti dal detto decreto.