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REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1924, n. 179

Istruzione professionale nelle scuole annesse agli istituti di ricovero o di patronato dei ciechi. (024U0179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'insegnamento industriale;
Considerata la necessità di provvedere ad una migliore sistemazione dei corsi d'insegnamento industriale annessi agli istituti di ricovero e ai patronati dei ciechi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le scuole annesse agli istituti di ricovero o di patronato dei ciechi, nelle quali si impartiscono insegnamenti atti a preparare i ciechi all'esercizio professionale di arti e di mestieri, sono poste sotto la diretta vigilanza del Ministero per l'economia nazionale.