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REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 150

Modificazione nella composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra istituito con l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. (024U0150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1924 al: 7-6-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 3072, che dà facoltà al Nostro Governo di modificare la composizione del Comitato di liquidazione istituito con l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ad interim per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, istituito con l'art. 51 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri variabile da 20 a 50 a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se già a riposo: magistrati aventi grado non inferiore a consigliere o sostituto procuratore generale di Corte d'appello, consiglieri di Stato e della Corte dei conti, primi referendari e referendari della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti delle facoltà di medicina delle Regie università, direttori generali e funzionari che abbiano già rivestito la qualifica di vice direttore generale.

Il Ministro per le finanze può designate fino ad un quinto dei membri anche fra appartenenti a categorie diverse.

E in facoltà del Ministro per le finanze di affidare le funzioni di vice-presidenti del Comitato a due membri scelti fra i consiglieri di Cassazione, di stato e della Corte dei conti.

Il Comitato può funzionare suddividendosi in turni in modo da potere tenere contemporaneamente anche più sedute, e decide con l'intervento di almeno cinque votanti.

Di ciascun turno dovranno far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un medico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini -Dè Stefani -

A. Diaz - Revel.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1921.

Atti del Governo, registro 221, foglio 157. - Granata.