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REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 3204

Norme per l'espropriazione, ai fini della colonizzazione, delle terre steppiche della Tripolitania. (023U3204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-3-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visto il R. decreto 17 maggio 1919, n. 886; 
 
  Visti i Regi decreti 26 gennaio 1913, n. 48; 29 giugno 1913 n. 838,
e 3 luglio  1921,  n.  1207,  relativi  all'accertameno  dei  diritti
fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica; 
 
  Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099; 
 
  Sentito il Consiglio superiore coloniale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai fini della  colonizzazione  e  per  soddisfare  le  esigenze  di
concessioni  agrarie  da  farsi  secondo  le  norme  in   vigore   il
Governatore ha  facolta'  di  espropriare  i  terreni  di  proprieta'
privata o collettiva purche' si tratti di  terre  steppiche,  che  da
almeno tre anni non siano state vivificate con piantagioni arboree  o
con altre colture razionali. 
 
  Non costituisce vivificazione di terreni la sola coltura  saltuaria
di piante erbacee.