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REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1923, n. 3176

Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili. (023U3176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1926, n. 753 (in G.U. 14/05/1926, n. 111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1926)
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Testo in vigore dal: 12-2-1924
al: 13-5-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 62 in data 24 gennaio 1923; 
 
  Visto il R. decreto-legge n. 63 in data 24 gennaio 1923; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per  gli  interni  e  per  gli   affari   esteri,   Commissario   per
l'aeronautica, di concerto con i  Ministri  per  la  guerra,  per  la
marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i
lavori pubblici e per le poste ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili  non
possono essere instituiti se non previa concessione del  Governo  del
Re. 
 
  Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini  o  Enti
pubblici italiani o a societa' commerciali italiane che dimostrino di
avere la  capacita'  tecnica  e  finanziaria  necessarie,  che  siano
costituite  da  soci  in  maggioranza,  cittadini  italiani,  se   in
accomandita,  e,  se   anonime,   che   abbiano   il   Consiglio   di
amministrazione formato per due terzi da cittadini  italiani,  fra  i
quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere  delegato,
ed il cui capitale  appartenga  realmente  per  due  terzi  almeno  a
cittadini, italiani. 
 
  In ogni caso la direzione  amministrativa  e  tecnica  dell'azienda
deve essere affidata a cittadini italiani. 
 
  E' data facolta' al  Governo  di  concedere  annue  sovvenzioni  ai
concessionari dei pubblici servizi  esercitati  mediante  aeromobili,
entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con  leggi  speciali
nella misura e nei modi fissati dal  regolamento  che  sara'  emanato
d'accordo col Ministero delle finanze. 
 
  I servizi  pubblici  internazionali  a  mezzo  di  aeromobili  sono
regolati da apposite convenzioni. 
 
  Le  concessioni  per  l'esercizio  dei  pubblici  servizi  mediante
aeromobili si fanno per un periodo di tempo  determinato  dagli  atti
delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo  eccedente
i 10 amni. 
 
  Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le
nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge. 
 
  Le concessioni possono in ogni tempo  essere  revocate,  quando,  a
giudizio  dell'Amministrazione,  cio'  sia  richiesto  da  cause   di
pubblica utilita' o da ragioni di pubblico servizio. 
 
  Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del Governo
di  avvalersi,  ove  lo  creda  opportuno,  del  trasporto  gratuito,
sull'aeromobile,  di   pieghi   postali   contenenti   corrispondenze
epistolari lettere e  cartoline)  secondo  norme  da  stabilirsi  dal
Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le  poste
ed i telegrafi.