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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 3146

Proroga del termine per l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908. (023U3146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-2-1924
al: 2-2-1929
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  emanate  in
conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto
Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, numero 1857; 
 
  Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro Segretario di Stato per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E prorogato fino al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'articolo
2 del decreto Luogotenenziale 3 novembre  1918,  n.  1857,  entro  il
quale puo' essere protratta con decreto  del  Prefetto,  di  anno  in
anno, per ciascuno dei Comuni per i  quali  ne  sia  riconosciuta  la
necessita',  la  occupazione  temporanea  dei  terreni  occorsi   per
baraccamenti o  per  altre  esigenze,  nelle  localita'  colpite  dal
terremoto del 28 dicembre 1908.