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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3020

Proroga della facoltà accordata al Ministero delle finanze di autorizzare l'applicazione del dazio ridotto e l'esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio importato allo scopo di utilizzazione nei motori agricoli. (023U3020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))