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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1923, n. 2996

Provvedimenti a favore dei maestri elementari. (023U2996)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-2-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla tabella B degli stipendi degli insegnanti delle scuole elementari annessa al R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1924, la tabella A annessa al presente decreto.

Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.