stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2970

Norme per la contabilità dei vaglia interni relativa all'esercizio 1921-22. (023U2970)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-2-1924
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il decreto Reale in data 16 novembre 1921, n. 1826, col quale
consente  la  riassunzione   sommaria   delle   contabilita'   vaglia
riferibili agli esercizi dal 1914-15 al 1920-21; 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  postali,  approvato  con  Regio
decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie  3ª),  e  quello
del 12 giugno 1910, n. 331; 
 
  Riconosciuta la necessita' di addivenire  entro  breve  tempo  alla
sistemazione  delle  contabilita'  vaglia   dell'esercizio   1921-22,
nell'intento precipuo di non danneggiare ulteriormente gli  interessi
del pubblico; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Per la contabilita'  dei  vaglia  interni,  relativa  all'esercizio
1921-22, e' sospesa l'applicazione dell'art. 61 del  regolamento  per
la gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali, approvato con
R. decreto n. 4866 (serie 3ª) del 25 luglio 1887, e l'Amministrazione
e'  autorizzata  a  compilare,  in  luogo  dei   riassunti   indicati
nell'articolo  stesso,  speciali  prospetti  schematici  mensili  per
ciascuna specie di vaglia, dai quali risultino soltanto le somme  dei
vaglia emessi, le rettificazioni a debito e a credito, e le somme dei
vaglia da pagare o rinnovabili.