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REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2810

Modificazioni al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relative alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie. (023U2810)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-1-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei pieni poteri conferiti  al  Governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduto il R.  decreto  27  agosto  1923,  n.  1995,  relativo  alla
trasformazione degli uffici postali, telegrafici e  telefonici  delle
nuove Provincie; 
 
  Veduto  il  R.  decreto  16  ottobre  1923,   n.   2428,   relativo
all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche
e del relativo personale; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Per la trasformazione in ricevitorie o in  uffici  secondari  degli
uffici succursali postali telegrafici delle nuove Provincie  che  non
provvedono all'inoltro dei  telegrammi  per  apparato  telegrafico  o
telefonico, i coefficienti relativi al reddito  telegrafico,  di  cui
alla lettera b), dell'art. 11 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995,
devono essere ridotti a meta', cioe', nella misura del 25, del  15  e
del 10 per cento a seconda del reddito.