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REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2582

Tariffe per l'uso dei bacini di carenaggio dei Regi arsenali da parte di navi private. (023U2582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-12-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 6443 (serie 3ª) in data 24 settembre 1889;

Visto il R. decreto n. 65, in data 8 febbraio 1906;

Visto il R. decreto n. 781, in data 21 ottobre 1910;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1025, in data 20 giugno 1915;

Visto il R. decreto n. 328, in data 26 febbraio 1922;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 20 del regolamento per la concessione dei bacini per carenare, di proprietà della Regia marina, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1025, in data 20 giugno 1915 e modificato col R. decreto n. 328, in data 26 febbraio 1922, viene modificato come segue:

Art. 20


Le tasse suddette sono regolate nel modo stabilito dalla seguente tabella:

Bacini in muratura.

Per ogni tonnellata di stazza lorda fino a 1000 tonnellate per il primo periodo di 24 ore, L. 2. Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva L. 1.

Per ogni tonnellata oltre le 1000 fino a 1500, per il primo periodo di 24 ore L. 1. Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva L. 0,50.

Per ogni tonnellata oltre le 1500, per il primo periodo di 24 ore L. 0,50. Per ogni periodo di 24 ore di permanenza successiva L. 0,25.

Puntellaggio (con un minimo di L. 110 ed un massimo di L. 1.70) per il periodo di 24 ore L. 0,20.

La tassazione minima corrisponderà al tonnellaggio di 500 tonnellate per i bacini aventi lunghezza utile superiore a metri 100; di 300 tonnellate per i bacini aventi lunghezza utile inferiore a metri 100.

Bacini galleggianti.

La stessa tariffa dei bacini in muratura ad eccezione dei bacini aventi lunghezza inferiore a metri 60, pei quali la tassazione minima corrisponderà al tonnellaggio di 200.

Le frazioni di tonnellata eguali a mezza tonnellata o minori contano per nulla, quelle superiori a mezza tonnellata contano per tonnellata intera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Thaon Di Revel.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1923.

Atti del Governo, registro 219, foglio 58. - Granata.