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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2557

Nuovo ordinamento dei Regi istituti nautici. (023U2557)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-12-1923 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli Istituti nautici hanno per fine di preparare i giovani in separate sezioni alle professioni marittime di ufficiali di coperta (sezione capitani), di ufficiali di macchina (sezione macchinisti), e di costruttori navali (sezione costruttori).