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REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2505

Trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare. (023U2505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-1923 al: 27-11-1925
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto di pari data che regola il trattamento del personale in servizio civile nelle colonie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono estese, con le modificazioni ed aggiunte di cui all'articolo seguente, agli ufficiali del Regio esercito appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali ed ai corpi di polizia le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1°, lettere a) e b), comma 2° e 3°, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, comma 2°, 19, 20, comma 1°, e 21 del R. decreto di pari data che regola il trattamento del personale in servizio civile nelle colonie.

Le disposizioni stesse, fatta eccezione di quelle contenute negli articoli 3, 8, 9, 11, 13 e 16, sono estese anche agli ufficiali metropolitani comandati a prestar servizio militare continuativo nelle colonie, isolatamente o con reparti di truppa.

Per l'applicazione dell'articolo 16 alla predetta categoria di ufficiali, il limite massimo entro cui deve essere contenuto il risarcimento del bagaglio personale perduto è commisurato alla indennità di equipaggiamento assegnata al pari grado effettivo al Regio corpo delle truppe coloniali.