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REGIO DECRETO 21 novembre 1923, n. 2480

Nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato. (023U2480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1971)
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Testo in vigore dal: 25-3-1971
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili  e  militari
approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n.  70,  e  le  successive
modificazioni; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari  esteri,
Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato  per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I servizi prestati nella qualita' di  straordinario,  avventizio  e
simile, non sono equivalenti all'alunnato, ai sensi dell'articolo  26
del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n.  70,
neppure dopo affidamento di nomina ad impiego di ruolo. 
 
  Per l'impiegato civile o per  il  militare  collocato  a  riposo  o
comunque dispensato dall'impiego, che venga di fatto,  per  qualsiasi
causa, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale  condizione
non e' valutato agli effetti di pensione. ((20)) 
 
  Nulla  e'  innovato  per  quanto  concerne  il  computo  del  tempo
trascorso dagli ufficiali in posizione di servizio ausiliario  o  dei
periodi  di  richiamo  in  servizio  attivo  durante   la   posizione
ausiliaria. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 10 -  16  marzo  1971  (in
G.U. 1a s.s. 24/03/1971, n.  74)  ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1923,
n. 2480, sulle pensioni dello Stato, nella parte in cui consente  che
il provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa dall'impiego,
per l'impiegato civile o per il  militare  collocato  in  pensione  o
comunque dispensato dall'impiego, ma trattenuto di fatto in servizio,
possa, ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza,  avere
effetto da data anteriore a quella dell'anzidetto provvedimento".