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REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2450

Sistemazione del personale ex combattente in servizio nell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni. (023U2450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DiO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la necessità di provvedere con sollecitudine ed in modo organico alla sistemazione degli ex combattenti in servizio nell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni riservando in loro favore i posti di ruolo disponibili per effetto delle riforme in corso nell'Amministrazione stessa, e della eliminazione dai suoi ruoli di parte del personale che attualmente vi è ascritto, e coordinando altresì le preesistenti disposizioni recanti provvidenze per il personale ex combattente, cui sia da riconoscersi titolo a sistemazione, tenuto conto delle norme definitive da emanarsi in virtù del disposto dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dei telefoni i posti di ruolo in atto coperti dal personale che deve cessare di far parte di detta Amministrazione in conseguenza del passaggio all'industria privata del servizio telefonico e gli altri posti di ruolo che nella stessa Amministrazione risultino disponibili per qualsiasi motivo all'atto della pubblicazione delle tabelle organiche, sono riservati:

a) agli impiegati ed agenti che, durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato con buona condotta servizio militare in reparti combattenti e che, essendo in possesso del titolo di studio prescritto, abbiano chiesto entro il 30 giugno 1923, agli effetti dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ovvero chiedano non oltre il 31 ottobre 1923, qualora si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1284, il passaggio a categoria superiore;

b) agli invalidi e mutilati ex combattenti vedove ed orfane di guerra, madri e sorelle di caduti in guerra, vedove ed orfane d'impiegati sprovviste di pensione, che, essendo in atto fuori ruolo, siano mantenuti in servizio in applicazione delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

c) agli impiegati ed agenti, nonché al personale delle ricevitorie, collettorie e servizi rurali, che siano ammessi rispettivamente a passaggi di categoria od a sistemazioni in ruolo per effetto delle norme da emanare in seguito al riesame delle disposizioni posteriori al 24 maggio 1915 riguardanti tali passaggi e sistemazioni, giusta quanto dispone l'art. 6 del predetto R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Il beneficio di cui alla lettera a) si estende agli assimilati che dimostrino di aver prestato servizio per almeno tre mesi presso Comandi di divisione.