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REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2450

Sistemazione del personale ex combattente in servizio nell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni. (023U2450)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-12-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DiO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Ritenuta la necessita' di provvedere con sollecitudine ed  in  modo
organico  alla  sistemazione  degli  ex   combattenti   in   servizio
nell'Amministrazione  delle  poste,  dei  telegrafi  e  dei  telefoni
riservando in loro favore i posti di ruolo  disponibili  per  effetto
delle  riforme  in  corso  nell'Amministrazione   stessa,   e   della
eliminazione dai suoi ruoli di parte del personale che attualmente vi
e' ascritto, e  coordinando  altresi'  le  preesistenti  disposizioni
recanti provvidenze per il  personale  ex  combattente,  cui  sia  da
riconoscersi  titolo  a  sistemazione,  tenuto  conto   delle   norme
definitive da emanarsi in virtu' del  disposto  dell'art.  6  del  R.
decreto 28 gennaio 1923, n. 153; 
 
  Inteso il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi di concerto col Presidente del Consiglio dei  Ministri
e coi Ministri per le finanze e per la  giustizia  e  gli  affari  di
culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dei  telefoni  i
posti di ruolo in atto coperti dal personale che deve cessare di  far
parte  di  detta  Amministrazione  in   conseguenza   del   passaggio
all'industria privata del servizio telefonico e gli  altri  posti  di
ruolo che nella  stessa  Amministrazione  risultino  disponibili  per
qualsiasi  motivo  all'atto   della   pubblicazione   delle   tabelle
organiche, sono riservati: 
 
    a) agli impiegati ed agenti che,  durante  la  guerra  1915-1918,
abbiano prestato con buona  condotta  servizio  militare  in  reparti
combattenti  e  che,  essendo  in  possesso  del  titolo  di   studio
prescritto, abbiano chiesto entro il 30  giugno  1923,  agli  effetti
dell'art. 47 del R.  decreto  30  settembre  1922,  n.  1290,  ovvero
chiedano non oltre il 31  ottobre  1923,  qualora  si  trovino  nelle
condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto  27  maggio  1923,  n.
1284, il passaggio a categoria superiore; 
 
    b) agli invalidi e mutilati ex combattenti vedove  ed  orfane  di
guerra, madri e  sorelle  di  caduti  in  guerra,  vedove  ed  orfane
d'impiegati sprovviste di pensione, che, essendo in atto fuori ruolo,
siano mantenuti in servizio in applicazione delle lettere a), b) e c)
dell'articolo 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153; 
 
    c)  agli  impiegati  ed  agenti,  nonche'  al   personale   delle
ricevitorie,  collettorie  e  servizi  rurali,  che   siano   ammessi
rispettivamente a passaggi di categoria od a  sistemazioni  in  ruolo
per effetto delle norme  da  emanare  in  seguito  al  riesame  delle
disposizioni posteriori al 24 maggio 1915 riguardanti tali passaggi e
sistemazioni, giusta quanto dispone l'art. 6 del predetto R.  decreto
28 gennaio 1923, n. 153. 
 
  Il beneficio di cui alla lettera a) si estende agli assimilati  che
dimostrino di aver prestato  servizio  per  almeno  tre  mesi  presso
Comandi di divisione.