stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 agosto 1923, n. 2322

Elevazione da L. 50 a L. 200 della somma massima che può essere assicurata sulle corrispondenze e sui pacchi nei rapporti fra direzioni o uffici e collettorie. (023U2322)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
vigente al 13/05/2026