Elevazione da L. 50 a L. 200 della somma massima che può essere
assicurata sulle corrispondenze e sui pacchi nei rapporti fra
direzioni o uffici e collettorie. (023U2322)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)