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REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2309

Autorizzazione della spesa di L. 500,000,000 per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dai terremoti. (023U2309)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-11-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visti i Regi decreti 21 gennaio, 13 maggio e 14 novembre 1915, rispettivamente n. 27, 775 e 1661, nonché le successive disposizioni emanate in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, ad interim per gli affari esteri, e con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministero delle finanze è autorizzato ad anticipare agli aventi diritto à termini delle vigenti disposizioni di legge, le quote semestrali del contributo di Stato nella spesa per la ricostruzione o la riparazione delle case distrutte o danneggiate dai terremoti del 28 dicembre 1908 e da quello del 13 gennaio 1915, scontandole al tasso del 5% composto a ragione d'anno.

Nel contributo di Stato suaccennato non è compreso il decimo destinato a coprire eventuali perdite degli istituti mutuanti.