Estensione delle disposizioni dell'articolo 5 (1° comma) del R.
decreto 29 aprile 1923, n. 1164, ai conti delle istituzioni di
pubblica beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive
amministrazioni al momento della entrata in vigore del precedente
decreto 4 febbraio 1923, n. 335. (023U2242)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)