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REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2158

Proroga della facoltà di emissione dei biglietti di banca e del loro corso legale e provvedimenti riguardanti gli istituti di emissione. (023U2158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-10-1923 al: 15-12-2009
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Art. 1



La facoltà di emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia e che, ai termini del R. decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 5, scade il 31 dicembre 1925, è prorogato sino al 31 dicembre 1930.

Parimenti il corso legale dei biglietti di banca emessi dai predetti istituti che, in forza dello stesso R. decreto-legge, scade il 31 dicembre 1925, è prorogato sino al 31 dicembre 1930.