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REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2119

Semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato. (023U2119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-10-1923
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 5 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359,  sulla  espropriazione  per
pubblica utilita', modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188; 
 
  Vista la legge  7  luglio  1907,  n.  429,  sull'ordinamento  delle
ferrovie esercitate dallo Stato,  modificata  dalla  legge  7  aprile
1921, n.-368; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di State  pei  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 76 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato  legge  7
aprile 1921, n. 368, e' sostituito il seguente: «Per tutti  i  lavori
occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando  i  beni  da
espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore
a m. 100 dal confine  della  ferrovia,  la  pubblica  utilita'  viene
dichiarata con decreto  del  Ministro  pei  lavori  pubblici,  previa
approvazione  dei  relativi  progetti  da  parte   della   competente
autorita' ferroviaria. 
 
  Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la  pubblica
utilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo  Stato
viene dichiarata  con  decreto  del  Ministro  pei  lavori  pubblici,
sentito il Consiglio  di  Stato,  previa  approvazione  dei  relativi
progetti da  parte  dell'autorita'  ferroviaria  Competente  come  al
precedente comma. 
 
  I lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, potranno
con decreto del  Ministro  pei  lavori  pubblici,  udita  l'autorita'
ferroviaria competente  per  l'approvazione  dei  relativi  progetti,
essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art.  71
della legge 25 giugno  1865,  n.  2359,  modificato  dalla  legge  18
dicembre 1879, n. 5188.