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REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2000

Permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici. (023U2000)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-10-1923 al: 31-12-2004
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a permutare senza limiti di valore gli immobili demaniali adibiti ad uffici pubblici e, in genere, ad uso di Amministrazioni governative, civili o militari, con altri immobili di minor valore, che debbano avere la stessa o analoga destinazione, mediante conguaglio in danaro a favore dell'Amministrazione demaniale.