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REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1932

Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire la somma di 10 milioni in mutui alle cooperative edilizie ferroviarie prelevandola dal fondo di riserva per i rischi di mare. (023U1932)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))