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REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1896

Norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio. (023U1896)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-9-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri e del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'esame di concorso per la promozione al grado di primo segretario, primo ragioniere od equiparato, di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che indice l'esame, diminuito del numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina al grado medesimo.

Il concorso non può essere indetto se non sia trascorso almeno un biennio dalla data del concorso precedente.