stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1896

Norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio. (023U1896)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-9-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Visto l'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
dell'interno e ad interim degli affari esteri e  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con gli altri Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'esame di concorso per la promozione al grado di primo segretario,
primo ragioniere od equiparato, di cui all'art. 3 del R.  decreto  30
settembre 1922, n. 1290, e' bandito per un numero di  posti  che  non
puo' superare il terzo di quelli vacanti alla data  del  decreto  che
indice l'esame, diminuito  del  numero  dei  vincitori  del  concorso
precedente che non ottennero ancora la nomina al grado medesimo. 
 
  Il concorso non puo' essere indetto se non sia trascorso almeno  un
biennio dalla data del concorso precedente.