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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1887

Contributi scolastici dei comuni di Caselle e Lanzo Torinese. (023U1887)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-9-1923
al: 15-12-2010
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  N. 1887. R. decreto 4 aprile 1923, col quale,  sulla  proposta  del
Ministro della pubblica istruzione, i  contributi  scolastici  che  i
comuni di Caselle e Lanzo Torinese, della provincia di Torino, devono
annualmente versare alla R. tesoreria  dello  Stato  in  applicazione
dell'art. 17 della legge  4  giugno  1911,  num.  487,  gia'  fissati
rispettivamente in L. 11,919.57 e L.  7922.40  col  Regi  decreti  14
gennaio 1915, n. 618, e 9 marzo  1922,  n.  931  sono  elevati  a  L.
14,581.57 e a L. 8722.40 a decorrere dal 1° ottobre 1922. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1923.