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REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1876

Norme per i militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale. (023U1876)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  20-9-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, concernente modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza;
Visto il regolamento di servizio per la R. guardia di finanza, approvato con R. decreto n. 125, del 17 gennaio 1909;
Udito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale sono equiparati alle sentinelle in servizio di presidio, con parità di attribuzioni e di prerogative.

Nell'esecuzione dei servizi anzidetti, i militari debbono tenere le armi da fuoco cariche.