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REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1604

Autorizzazione ai pretori e agii ufficiali giudiziari degli uffici soppressi a compiere, in materia civile e penale, atti relativi ad affari di nuova istituzione. (023U1604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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