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REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1570

Modificazione del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, contenente norme per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno, in edizione ufficiale. (023U1570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  1-7-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, col quale furono fissate le norme per la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e decreti del Regno, in edizione ufficiale;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce presso il Ministero delle finanze un Provveditorato generale dello Stato;
Visti gli articoli 4 e 7 del R. decreto 7 giugno 1923, numero 1252, concernente il passaggio della Gazzetta Ufficiale dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto;
Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, in relazione a quelle dei Regi decreti sopra ricordati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ufficio di gestione e vendita degli atti di governo è trasformato in ufficio della «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti». Questo si compone: di un direttore, col grado corrispondente a quello di capo sezione amministrativo; di un contabile cassiere, col grado corrispondente a quello di primo ragioniere; di due applicati e di un usciere.