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REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1536

Disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone. (023U1536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1923 al: 12-2-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Udito Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le concessioni di carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, dei biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e dell'uso di compartimenti riservati e di carrozze salone sono regolate dalle disposizioni seguenti che modificano il R. decreto 22 marzo 1923, n. 730.