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REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1536

Disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone. (023U1536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-8-1923
al: 12-2-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista  la  legge  7   luglio   1907,   n.   429,   sull'ordinamento
dell'esercizio di  Stato  delle  ferrovie  non  concesse  ad  imprese
private; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681; 
 
  Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato; 
 
  Udito Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le concessioni di carte di libera circolazione sulle ferrovie dello
Stato, dei biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e dell'uso di
compartimenti riservati e di  carrozze  salone  sono  regolate  dalle
disposizioni seguenti che modificano il R. decreto 22 marzo 1923,  n.
730.