stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 26 giugno 1923, n. 1413

Norme per l'applicazione del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti Nazionali. (023U1413)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1933)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-7-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La situazione del personale direttivo ed insegnante, in relazione all'ordinamento delle scuole, prescritto dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sarà fatta, con effetto dall'anno scolastico 1923-24, dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Contro tale sistemazione è ammesso ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato solo per incompetenza o per eccesso di potere.