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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1380

Assimilazione agli effetti economici del personale delle Amministrazioni dell'agricoltura, delle foreste e delle miniere dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno. (023U1380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-7-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e  l'art.  3
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Al personale delle Amministrazioni dell'agricoltura, delle  foreste
e delle miniere dei territori annessi  all'Italia  con  le  leggi  26
novembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, numero 1778,  in  servizio
al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente, in quanto lo  stesso
sia stato assunto sotto il cessato regime e non  sia  stato  comunque
allontanato dal servizio,  sono  estesi  ai  fini  dell'assimilazione
economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno: 
 
    a) il sistema del  ruolo  aperto  in  conformita'  delle  annesse
tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti; 
 
    b) le  disposizioni  concernenti  le  indennita'  di  carica,  di
funzione e di rischio professionale per  le  categorie  che  ne  sono
provviste; 
 
    c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3°) del  R.  decreto-legge
23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti  le  abbreviazioni  di  periodo
spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di  servizio  non
raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali,  il  massimo
stipendio fissato nelle unite tabelle per il  quadro  al  quale  sono
assegnati; 
 
    d) il beneficio delle abbreviazioni di  cui  all'art.  5  dei  R.
decreto 7 giugno 1920, n. 739. 
 
  Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti  gli
impiegati  ed  agenti  l'indennita'  caroviveri  di  cui  al  decreto
Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto-legge  3
giugno 1920,  n.  737,  fino  a  tanto  che  detta  indennita'  sara'
corrisposta al similare personale del Regno. 
 
  Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile  temporaneo  preveduto
dall'art. 14, comma 1° della legge 13 agosto 1921, n.  1080,  con  la
decorrenza ivi fissata e fino a tutto il mese marzo 1922,  salvo  che
tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dell'art.
22 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual
caso il compenso mensile sara'  corrisposto  soltanto  per  la  parte
eccedente il detto assegno personale. 
 
  Il conferimento dei nuovi  stipendi  dipendenti  dall'assimilazione
non ha per effetto la liquidazione delle eventuali  differenze  delle
indennita' di missione o competenze analoghe spettanti al  personale,
anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.