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LEGGE 17 giugno 1923, n. 1263

Che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge. (023U1263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-7-1923 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approprovato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.