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LEGGE 17 giugno 1923, n. 1263

Che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge. (023U1263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-7-1923
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approprovato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato  ad  esercitare  provvisoriamente,
fino  a  quando  siano  approvati  per   legge,   i   bilanci   delle
Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923
al 30 giugno 1924, secondo gli stati  di  previsione  dell'entrata  e
della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e
modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio
1923. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 17 giugno 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                          DE STEFANI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.