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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 1216

Che abroga il R. decreto-legge 3 novembre 1922, n. 1536, concernente l'aumento delle indennità di pubblica sicurezza. (023U1216)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 19 aprile 1907, n. 202, e 19  gennaio  1911,
n. 69, che stabiliscono le indennita' per le truppe  in  servizio  di
pubblica sicurezza; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919,  n.  1157,  che  ha
esteso la concessione della  predetta  indennita'  ai  funzionari  di
pubblica sicurezza ed  agli  ufficiali  ed  agenti  del  Corpo  delle
guardie di citta', sostituito dal 7 ottobre 1919, dal Corpo della  R.
guardia per la pubblica sicurezza; 
 
  Visto pure il Nostro decreto  10  giugno  1920,  n.  854,  che  fra
l'altro, ha stabilito i  casi  nei  quali  e'  concessa  l'indennita'
suindicata agli ufficiali, graduati  e  militari  dell'arma  dei  RR.
carabinieri e della R. guardia per la pubblica sicurezza  nonche'  ai
funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti investigativi; 
 
  Visto ancora il Nostro R. decreto 3 novembre  1922,  n.  1536,  col
quale  l'indennita'  predetta  veniva   temporaneamente   elevata   a
decorrere dal 20 ottobre 1922; 
 
  Considerato che col 15 novembre 1922 ebbero a cessare  le  speciali
ragioni che motivarono l'aumento determinato  col  citato  ultimo  R.
decreto 3 novembre 1922, n. 1536; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri ministri dell'interno e della guerra,  di
concerto con quello del tesoro e finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
  Il suindicato R. decreto 3 novembre 1922 e' abrogato a  datare  dal
15 novembre stesso anno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Mussolini - Diaz - De Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio.