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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1179

Che apporta modificazioni alle norme per la nomina degli impiegati dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia ad impiegati nell'Amministrazione governativa del dazio consumo. (023U1179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-6-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 16 marzo 1922, relativo alla  nomina  degli
impiegati  dell'Amministrazione  daziaria  comunale  di  Venezia   ad
impiegati nell'Amministrazione governativa del dazio consumo; 
 
  Considerato che in base all'art. 2 del Nostro  decreto  2  febbraio
1922 agli impiegati che all'atto del  passaggio  nell'Amministrazione
governativa avevano il grado di  revisore  o  di  ricevitore,  e  che
furono assunti in tale Amministrazione con la qualifica di ispettore,
venne attribuita una anzianita' di grado minore in confronto di altri
ispettori che all'atto dello stesso  passaggio  rivestivano  i  gradi
inferiori di sotto capo d'ufficio o comandante  di  reparto  indicati
alla lettera c) dello stesso art. 2; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   di   modificare   la   disposizione   di
quest'articolo in modo che sia consentito ai suindicati ispettori che
rivestirono in precedenza il grado di revisore  o  di  ricevitore  il
medesimo trattamento fatto ai loro colleghi assunti direttamente  dai
sotto capi ufficio o comandanti di reparto inquantoche' essi prima di
essere revisori o ricevitori avevano pur rivestito il grado di  sotto
caposervizio equiparato  od  equiparabile  a  quelli  di  sotto  capo
ufficio e comandante di reparto; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Alla disposizione contenuta sotto la lettera c) dell'articolo 2 del
Nostro decreto 2 febbraio 1922, n. 140, e' sostituita la seguente: 
 
  «c) per  il  revisore,  i  ricevitori,  i  sottocapi  d'ufficio,  i
comandanti di reparto ed il contabile,  dalla  nomina  a  sotto  capi
d'ufficio, a comandanti di  reparto  od  a  contabile,  od  al  grado
equiparato od equiparabile ad uno di quest'ultimi». 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 26 aprile 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.