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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 1168

Che approva la nuova tabella per la riscossione della imposta sugli esercenti industria e commercio da parte della Camera di commercio di Napoli. (023U1168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere
di Commercio e industria del Regno; 
 
  Visto il regolamento relativo approvato con R. D. 19 febbraio 1911,
n. 245; 
 
  Visto il R. D. in data 2 marzo 1893, col quale si  stabiliscono  le
quote massime per l'applicazione dell'imposta principale della Camera
di commercio di Napoli; 
 
  Vista la deliberazione della Camera suddetta  in  data  16  gennaio
scorso, colla quale si propone di variare le quote in parola; 
 
  Riconosciuta  l'urgenza  di  provvedere  in   via   eccezionale   e
straordinaria alle critiche  condizioni  del  bilancio  della  Camera
stessa per il 1923, e la necessita'  che  l'Amministrazione  camerale
sia messa in grado di poter funzionare; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Alla tabella stabilita nel suddetto R. decreto 2  marzo  1893,  per
l'applicazione dell'imposta principale della Camera  di  commercio  e
industria di Napoli, e' sostituita la seguente, con effetto  limitato
all'anno corrente 1923: 
 
                 Classe 1ª . . . L. 1000 annue 
                    »   2ª . . . »   900   » 
                    »   3ª . . . »   800   » 
                    »   4ª . . . »   700   » 
                    »   5ª . . . »   600   » 
                    »   6ª . . . »   500   » 
                    »   7ª . . . »   400   » 
                    »   8ª . . . »   300   » 
                    »   9ª . . . »   250   » 
                    »  10ª . . . »   200   » 
                    »  11ª . . . »   150   » 
                    »  12ª . . . »   100   » 
                    »  13ª . . . »    80   » 
                    »  14ª . . . »    60   » 
                    »  15ª . . . »    40   » 
                    »  16ª . . . »    30   » 
                    »  17ª . . . »    20   » 
                    »  18ª . . . »    15   » 
                    »  19ª . . . »    10   »