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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1133

Che regola le norme per la istituzione e la concessione della titolarità degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici, con speciale riguardo per i funzionari dell'Amministrazione P. T. T. esonerati o dispensati, e per la nomina dei supplenti negli uffici medesimi. (023U1133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-6-1923
al: 16-4-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto  il  R.  decreto  2  ottobre  1919,  n.  2100,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 8 giugno 1920, n. 770; 
 
  Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 596; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli uffici secondari  postali,  telegrafici  e  telefonici  di  cui
all'art. 3 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 596, sono  istituiti  con
decreto del Ministro delle poste e  dei  telegrafi  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero
delle poste e dei telegrafi; il decreto  contiene  l'indicazione  dei
servizi  affidati  all'ufficio,  della  retribuzione   spettante   al
concessionario, della cauzione che egli e' tenuto a prestare.