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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1074

Che estende alle nuove provincie il D. L. 17 febbraio 1916, n. 197, concernente le industrie nazionali, richiamato in vigore con R. decreto-legge 30 ottobre 1921, n. 1601. (023U1074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente  la
sistemazione politica e amministrativa delle Nuove Provincie; 
 
  Visto il decreto 20 novembre  1922  di  S.  E.  il  presidente  del
Consiglio dei  ministri,  col  quale  vengono  passati  alla  diretta
trattazione del Ministero per l'industria ed il commercio gli  affari
di  sua  competenza  riguardanti  le  Nuove  Provincie,  trattati  in
precedenza dall'Ufficio centrale per le Nuove Provincie; 
 
  Vista la legge 30 ottobre 1921, n. 1601, in forza della quale  sono
state  richiamate  in  vigore  le  disposizioni  di  cui  ai  decreti
Luogotenenziali 17 febbraio 1916, n. 197 e  30  marzo  1916  n.  396,
concernenti provvedimenti per l'industria nazionale; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria ed il commercio di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi  26  settembre
1920 n. 1322, e 19 dicembre 1920 n. 1778, e' concesso a tutto  il  30
ottobre l'esonero dal pagamento dei dazi di confine e  comunali,  per
le macchine e per i materiali da costruzione destinati: 
 
  1° all'impianto di  nuovi  stabilimenti  industriali  per  ottenere
prodotti non fabbricati nel territorio dello Stato e dovuti  a  nuove
applicazioni industriali; 
 
  2° a Stabilimenti industriali esistenti nei territori  annessi  per
attuare  procedimenti  industriali  finora  non   applicati   o   per
conseguire prodotti a complemento di categorie o di serie di prodotti
che gia' si fabbricano; 
 
  L'esonero e' vincolato alla condizione  dell'effettivo  impianto  e
desercizio dell'industria con le norme e cautele di cui agli articoli
3 e seguenti del presente decreto.