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REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 1050

Che stabilisce la parificazione dei gradi marittimi della Venezia Giulia con quelli delle altre Provincie. (023U1050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Visto il Codice per la marina mercantile ed il regolamento  per  la
esecuzione di esso; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  la
marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I marittimi dei territori annessi al Regno  d'Italia  i  quali,  in
virtu'  dei  trattati,  conclusi  a  San   Germano   ed   a   Rapallo
rispettivamente il 10 settembre 1919  e  12  novembre  1920,  abbiano
acquistato o acquistino la cittadinanza italiana di pieno  diritto  o
per opzione,  nonche'  quelli  che  parimenti  abbiano  acquistato  o
acquistino la cittadinanza italiana in  base  ed  in  conformita'  al
Regio decreto n. 1890 del 30 dicembre 1920, ed al Regio decreto-legge
n. 43 del 29 gennaio 1922 sono ammessi allo scambio  dei  decreti  di
qualifica per i gradi riferibili al comando di navi ed al servizio di
coperta,   conseguiti   in   base   alla    legislazione    marittima
austro-ungarica,  con  le  patenti  di  grado  ed  i  certificati  di
abilitazione stabiliti dal Codice per la marina mercantile del  Regno
e dal relativo regolamento.