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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1043

Che stabilisce le competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte. (023U1043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-6-1923 al: 13-10-1944
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 8 dicembre 1922, n. 1601; Ritenuta la necessità di riordinare e semplificare le norme vigenti che fissano le competenze dei testimoni dei periti e degli ufficiali giudiziari, nonché le indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte giudiziarie, apportandovi le riduzioni opportune;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'indennità che, a norma dell'art. 6 capoverso primo del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, può competere ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo, è di lire tre ogni giorno, salvo per le donne, per le quali è fissata in lire due.

Nessuna indennità spetta ai minori degli anni 14.