stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1042

Che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. (023U1042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  6-6-1923

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Dal 1° luglio 1923 le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corte di appello, delle Corti di assise, dei tribunali e dei rispettivi uffici di Regia procura, nonché delle preture sono a carico dei Comuni componenti la circoscrizione territoriale dell'ufficio, al quale le spese si riferiscono.

A decorrere dalla stessa data sono del pari a carico dei Comuni interessati le spese di annua pigione dei locali ad uso degli uffici giudiziari, di riparazione e manutenzione dei locali stessi e di acquisto e riparazione dei mobili degli uffici medesimi.

I locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continueranno a conservare tale destinazione.

I Comuni interessati dovranno però corrispondere allo Stato, nella misura che verrà determinata dal Ministro delle finanze, su parere dell'ufficio locale del Genio civile e fino a quando sarà loro conservato l'uso dei locali stessi, un contributo, a titolo di affitto, salvo facoltà di offrire altri locali adatti.

Il pagamento ed il reparto del contributo di cui al precedente comma hanno luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.