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REGIO DECRETO 29 marzo 1923, n. 1021

Che dà piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1923)
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Testo in vigore dal:  27-6-1923

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 aprile 1922, n. 471;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Industria e del Commercio, e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) tenuta a Washington e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana:

1. Convenzione sulla disoccupazione;

2. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;

3. Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.
Cavazzoni.
Teofilo Rossi.
A. De Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.