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REGIO DECRETO 29 aprile 1923, n. 979

Concernente la nomina dei corpi censuari locali che debbono concorrere nelle operazioni di revisione del catasto austriaco. (023U0979)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-6-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la  quale  il  Governo
del Re e' autorizzato a riordinare il sistema tributario; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 che dispone la  revisione
generale degli estimi catastali; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Pei  territori  dotati  dal  catasto  austriaco   le   attribuzioni
demandate alle Commissioni censuarie comunali con gli articoli 2, 3 e
4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n.17,  sono  conferite  invece  alle
Giunte  comunali  ed  in  mancanza   all'organo   che   ne   esercita
transitoriamente le funzioni. Pero', in ogni comune  la  facolta'  di
reclamare contro i risultati della revisione delle tariffe e'  estesa
anche  ai  possessori  di  beni  rustici   che,   mediante   apposito
certificato, da rilasciarsi in carta libera ed in esenzione  da  ogni
diritto  dalla  competente  Agenzia  delle  imposte,  dimostrino   di
contribuire  alla  imposta  terreni  per  non  meno   di   un   sesto
dell'ammontare di essa per l'intero Comune. 
 
  I possessori suindicati inoltreranno i loro reclami per mezzo della
Giunta comunale, alla quale dovranno presentarli entro il  trentesimo
giorno dalla data di  pubblicazione  dei  risultati  della  revisione
delle tariffe, insieme al certificato dell'Agenzia delle imposte  che
comprova il loro diritto a reclamare.