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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 976

Che dà facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni. (023U0976)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-5-1923 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti 5 febbraio 1891, n. 99;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte, in deroga alle disposizioni degli articoli 46 a 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o Commissioni, con l'incarico di proporre, nei termini che saranno prefissi nei singoli decreti, tutte le riforme che riterranno opportune, negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni medesime, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.