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REGIO DECRETO 2 maggio 1923, n. 916

Che abolisce temporaneamente il dazio sullo zucchero. (023U0916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-5-1923
al: 15-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo del Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, che  approvo'  la  tariffa
generale dei dazi doganali; 
 
  Visti i Regi decreti 23 marzo 1922, n. 434, e 28 gennaio  1923,  n.
218; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e  per
l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a nuova disposizione e' autorizzata la introduzione nel Regno,
in esenzione da dazio di  confine,  dello  zucchero  di  prima  e  di
seconda classe.