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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 913

Che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici. (023U0913)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,  n.
1778; 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
Ministro segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri  segretari
di Stato per la giustizia e gli  affari  di  culto,  le  finanze,  la
guerra, la marina, l'industria e commercio, l'agricoltura, il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai  territori  annessi  al  Regno  in  dipendenza  delle  leggi  26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese  le
seguenti  leggi  organiche  coi  relativi  regolamenti  e  successive
disposizioni vigenti nel Regno, ad eccezione di quelle  speciali  per
determinati territori ove ancor  queste  non  siano  richiamate,  per
connessione di materia, in leggi generali: 
 
      a) la legge 20  marzo  1865,  all.  F),  n.  2248,  sui  lavori
pubblici, ad eccezione del titolo V; 
 
      b) il testo unico delle  leggi  sulle  opere  idrauliche  delle
diverse categorie, approvato con R. D. 25 luglio 1904, n. 223,  e  la
legge  13  luglio  1911,  n.  774,  recante  provvedimenti   per   la
sistemazione idraulico-forestale dei bacini  montani,  per  le  opere
idrauliche e per le bonificazioni; 
 
      c) il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione
interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913,
n. 958; 
 
      d) il testo unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle  opere
marittime, approvato con R. decreto 2 aprile  1885,  n.  3095,  e  la
legge 14 luglio 1907, n. 542; 
 
      e)  il  testo  unico  delle   disposizioni   di   legge   sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato  con  R.
decreto 22 marzo 1900, n. 195; 
 
      f) il R. decreto-legge  9  ottobre  1919,  n.  2161,  che  reca
disposizioni sulle derivazioni e utilizzazioni  d'acque  pubbliche  e
sui serbatoi e laghi artificiali; 
 
      g) la legge  7  giugno  1894,  n.  282,  sulla  trasmissione  a
distanza delle correnti elettriche; 
 
      h) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla  espropriazione  per
causa di pubblica utilita'; 
 
      i) il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919,  n.  107,  sulle
norme per la esecuzione delle opere  pubbliche;  i  Regi  decreti  25
maggio 1895, n. 350, e 15 dicembre 1898,  n.  556,  sulla  direzione,
contabilita', collaudazione dei lavori  dello  Stato,  ed  i  decreti
Ministeriali del Ministro dei  lavori  pubblici  28  maggio  1895,  8
novembre 1900, 9 giugno 1916, 4 maggio 1921, relativi  al  capitolato
generale  per  gli  appalti  delle  opere  pubbliche  dipendenti  dal
Ministero dei lavori pubblici; 
 
      l) la legge 9 luglio 1908, n. 445, limitatamente al titolo  IV,
e il decreto luogotenenziale 30 giugno  1918,  n.  1019,  per  quanto
riguarda i lavori di consolidamento degli abitati; 
 
      m) la legge 25 giugno 1911,  n.  586,  portante  concessioni  a
favore dei Comuni per la provvista di acque potabili.