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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 904

Che riduce l'indennità per servizio straordinario al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. (023U0904)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-5-1923
al: 15-12-2010
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 2 del R. decreto-legge  n.  770  dell'8  giugno  1920,
modificato dall'art. 3 del R decreto-legge n. 57 del 25 gennaio 1921,
che disciplina la misura dell'indennita' per  l'orario  straordinario
al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 
 
  Visto l'art 63 del R. decreto 30 settembre 1922,  numero  1290,  il
quale dispone che la misura del compenso per lavori straordinari  per
l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica  sara'  stabilita
con criterio di riduzione della spesa con decreto Reale; 
 
  Inteso il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'indennita' per l'orario  straordinario  per  il  personale  delle
poste, dei telegrafi e dei telefoni, fissata dal Regio  decreto-legge
8 giugno 1920, n. 770, e' ridotta dal 1°  luglio  1923  nella  misura
seguente: 
 
    per il personale di 1ª e 2ª categoria di ruolo e fuori  ruolo  e'
ridotta da L. 2,75 a L. 2,25 all'ora; 
 
    per il personale di 3ª  categoria  di  ruolo  e  fuori  ruolo  e'
ridotta da L. 2 a L 1,60 all'ora; 
 
  Con  disposizione  ministeriale,  d'accordo  col  Ministero   delle
finanze,  saranno  ridotti  proporzionalmente  i   coefficienti,   le
aliquote ed i limiti massimi dei servizi resi a cottimo dal personale
medesimo. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 5 aprile 1923. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                       MUSSOLINI - COLONNA DI CESARO' 
                                        - DE STEFANI.                 
 
  Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.