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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 903

Concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo. (023U0903)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-5-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con  la
legge n. 1601 del 3 dicembre 1922; 
 
  Visto il testo unico delle leggi postali approvato con  R.  decreto
del 24 dicembre 1889, n 501; 
 
  Visto il regolamento generale sul servizio postale,  approvato  con
R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120; 
 
  Visto il R. decreto n 686 del  23  maggio  1915  che  estende  alle
corrispondenze dirette agli ufficiali  del  R  esercito  e  della  R.
marina e loro assimilati le facilitazioni  di  cui  all'art.  21  del
testo unico delle leggi postali; 
 
  Visto il R. decreto n. 1114 del  15  luglio  1920,  che  lascia  in
vigore  per  gli  ufficiali  dislocati   in   taluni   territori   le
facilitazioni di cui al precedente decreto; 
 
  Visto il R.  decreto  n.  44  del  25  gennaio  1921,  che  apporta
modificazioni allo tariffe postali; 
 
  Visto il R. decreto n. 1269  del  31  agosto  1921,  relativo  alla
sistemazione delle nuove provincie; 
 
  Riconosciuta l'opportunita' di sopprimere  la  riduzione  di  tassa
stabilita dall'art. 21 del vigente testo unico  delle  leggi  postali
per  le  lettere  semplici  dirette  a  sottufficiali   in   servizio
effettivo; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello della guerra e della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' soppressa la  riduzione  di  tassa  e  di  sopratassa  stabilita
dall'art. 21 del vigente testo unico delle leggi postali o  dall'art.
1° del R. decreto-legge  25  gennaio  1921,  n.  44  per  le  lettere
semplici  biglietti   postali   e   cartoline   postali   dirette   a
sottufficiali  in  servizio  effettivo.  Tali  lettere  biglietti   e
cartoline sono quindi soggetti alle tasse e sopratasse normali.